Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46), sono previste in favore degli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei disabili, e di quelli "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione".
L'elettore deve far pervenire al Sindaco del comune di iscrizione elettorale un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora nel periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ovvero tra martedì 30 aprile e lunedì 20 maggio.
La domanda di ammissione al voto domiciliare, deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora, un recapito telefonico e deve essere corredata da:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- copia della tessera elettorale;
- idonea certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale in data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione; tale certificazione dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa di cui all’art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 1/2006, ovvero attestare l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 dello stesso articolo, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.