Commissione elettorale
Il Consiglio comunale, nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale, presieduta dal sindaco e composta da tre effettivi e tre supplenti. La commissione rientra tra quelle indispensabili ai fini istituzionali del comune e, quindi, non può essere soppressa dall’ente locale.
Compito della commissione elettorale comunale è quello di provvedere alla tenuta e revisione dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale. La stessa provvede alla nomina degli scrutatori tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione. l'incarico di componente della commissione elettorale comunale è gratuito.
Riferimenti normativi
- Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- Legge n. 270 del 21 dicembre 2005 - Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
- Articolo 10 - Costituzione della Commissione elettorale comunale nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti
- Legge n. 22 del 27 gennaio 2006 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.
- Articolo 3 quinques - Nomina di scrutatori e composizione della Commissione elettorale comunale
Commmissione per la formazione e l'aggiornamento degli albi permanenti dei Giudici popolari di Corte d'assise e di Corte d'appello
Riferimento: delibera di Consiglio comunale n. 17 del 15 giugno 2019.
Componenti
In accordo alla normativa vigente in ogni Comune della Repubblica sono formati, a cura di una Commissione composta del Sindaco o di un suo rappresentante e di due consiglieri comunali, due distinti elenchi di cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti d'appello.
I nominativi vengono inclusi negli albi dei Giudici Popolari di Corte d’Assise e d’Appello, elenchi di cittadini dal quale vengono sorteggiati coloro che andranno a comporre la giuria popolare nelle Corti d’Assise d’Appello durante i processi.
Riferimenti normativi
- Legge n. 287 del 10 aprile 1951 - Riordinamento dei giudizi di Assise.
- Articolo 13 - Formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari.
- Così come modificata dalla Legge n. 405 del 5 maggio 1952 - Modificazioni alla legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi in Assise.
- Così come modificata dalla Legge n. 1.441 del 27 dicembre 1956 - Partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni.
Commissione per l'assegnazione di cittadinanza onoraria
Riferimento: delibera di Consiglio comunale n. 55 del 3 dicembre 2019.